Depositi dormienti. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 D.P.R. 22.6.2007 n. 116 RAPPORTI DORMIENTI
Con la L. n. 266 del 23.12.2005 è stato costituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario, stabilendo che lo stesso Fondo sia alimentato con gli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 116 del 22.6.2007.
In particolare sono considerati “ dormienti” i contratti di assicurazione di cui all'art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata, gli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (3 anni dalla data di emissione), i depositi di somme di denaro con obbligo di rimborso ed i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione per i quali non sia stata effettuata alcune operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati (escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta) per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
La legge prevede che per i depositi bancari nominativi la banca ne dia notizia agli interessati con apposita comunicazione; per i depositi bancari al portatore la banca procede a dare informativa con l’affissione in Filiale di apposito avviso e con pubblicazione sul sito internet.
Se entro 180 giorni dalla comunicazione viene effettuata un’operazione o una movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati (escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta), il rapporto non si estingue.
Diversamente e come stabilito dal D.P.R. n. 116 del 22.6.2007, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme verranno devolute al Fondo, secondo le modalità di legge.
Informiamo infine che il passaggio delle somme e dei valori al Fondo non pregiudica il diritto alla restituzione delle somme, sino alla maturazione dei termini di prescrizione, da far valere direttamente nei confronti del Fondo.
Le Filiali restano a disposizione per ogni chiarimento.
Banca di Bologna
- Settembre 2022
- Aprile 2022
- Agosto 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Ottobre 2020
- Luglio 2020
- Febbraio 2020
- Febbraio 2019
- Ottobre 2018
- Aprile 2018
- Febbraio 2018
- Gennaio 2018
- Dicembre 2017
- Ottobre 2017
- Aprile 2017
- Marzo 2017
- Giugno 2016
- Agosto 2015
- Febbraio 2015
- Gennaio 2015
- Ottobre 2014
- Giugno 2014
- Maggio 2014
- Aprile 2014