Come si diventa soci
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Possono essere ammessi a Socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. I soci diversi dalle persone fisiche possono essere rappresentati esclusivamente dal legale rappresentante.
Per le limitazioni relative all’acquisto della qualità di socio si rimanda alla visione dell’apposito articolo indicato in Statuto.
L’ammissione a Socio avviene presentando un’apposita richiesta, come previsto dalla normativa bancaria vigente, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che valuta la domanda entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e provvede alla tempestiva comunicazione all’interessato in caso di accoglimento.
La qualità di Socio si acquista a far data dalla annotazione sul Libro Soci.
Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.
Il socio riceve una tessera personalizzata che gli consente di usufruire dei vantaggi e delle iniziative riservate.
I soci iscritti a Libro Soci esercitano i diritti sociali e patrimoniali , ovvero possono intervenire in Assemblea ed esercitano il diritto di voto, partecipano al dividendo deliberato dall’assemblea, hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Banca.
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l’esclusione.
Il Socio receduto o escluso, o gli aventi causa del Socio defunto, hanno diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, dell’eventuale rivalutazione effettuata a norma di legge e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni - detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite - sulla base del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio.
Il pagamento delle somme di cui sopra deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società e imputati alla riserva legale.